Art. 4.
(Rilascio dell'attestato e iscrizione al Registro nazionale).

      1. Al termine del corso presso gli enti accreditati di cui all'articolo 3, agli allievi

 

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è rilasciato un attestato di frequenza e di superamento degli esami finali che consente l'iscrizione nel Registro nazionale di cui all'articolo 6, nonché l'esercizio della professione.
      2. L'esame finale è sostenuto da ogni allievo dinanzi ad una commissione costituita da un rappresentante dell'istituto di formazione ove si è svolto il corso, da due rappresentanti delle associazioni degli operatori della relativa disciplina del benessere, di cui uno appartenente all'associazione degli operatori alla quale aderisce l'istituto di formazione, da un rappresentante medico competente per materia nominato dal consiglio dell'ordine territoriale e da un rappresentante dell'assessorato regionale competente per la formazione.